Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, IV, n. 523 del 18 marzo 2024. L’obbligo di ripristino ambientale contenuto nell’autorizzazione all’escavazione di una cava non si prescrive. L’inosservanza di detto obbligo determina un’alterazione del territorio che permane fino a quando non viene rimossa e costituisce un fatto illecito amministrativo. In forza del combinato disposto degli artt. 14 e 25 della L.R.V. n. 44/1982 compete in via esclusiva alla Giunta regionale l’adozione dei provvedimenti finali (declaratoria di estinzione della cava ovvero intimazione all’esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi di ricomposizione), non essendo consentito ai funzionari regionali incaricati del sopralluogo di condizionare il rilascio del decreto di estinzione alla prestazione di una garanzia finanziaria non prevista dalla legge. ** ** La…