Giudice di Pace di Piacenza, sentenza n. 1411 del 19 dicembre 2005 : Pubblici servizi, contratto di trasporto e responsabilità per danni esistenziali .

Autore: Umberto Fantigrossi

Pubblici servizi – Contratto di trasporto – Responsabilità per danni esistenziali – Sussiste .

E’ accolta la domanda dell’attore di risarcimento danni per non essere stato informato che il volo – prenotato qualche mese prima – era stato anticipato: il danno subito dal ricorrente rientra nelle previsioni di cui all’art. 1218 c.c. a seguito del richiamo operato dall’art. 1681 c.c. che disciplina la responsabilità del vettore nel trasporto delle persone.

Il danno della fattispecie è, infatti, riconducibile a quello biologico in quanto determina nel soggetto che lo subisce comprensibili stati di angoscia e alterazione.

Pertanto la convenuta – Alitalia S.p.a. – è tenuta a risarcire il danno biologico procurato al ricorrente a causa dell’inesatto adempimento degli obblighi che alla stessa incombevano in esecuzione del contratto di trasporto intervenuto tra gli stessi.

Giudice di pace di Piacenza, sentenza n. 1411 del 19.12.2005.

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