Se il disegno di legge sui nuovi poteri del Comune di Roma approvato nei giorni scorsi dal Governo supererà tutte le tappe della revisione dell’art. 114 della Costituzione, che peraltro già nel 2001 è stato modificato per prevedere uno status differenziato, la città eterna vedrà la coabitazione di due parlamenti. Si prevede infatti che per ben undici importanti materie (tra le quali l’urbanistica, il commercio, il turismo, la gestione dei beni culturali) il Consiglio comunale di Roma avrà il potere legislativo al pari di una Regione, con i soli limiti dell’art. 117 Cost. (costituzione, ordinamento comunitario, obblighi internazionali). I promotori di questa nuova riforma sostengono che si tratta di un’attribuzione che completa la previsione di un ordinamento differenziato sulla base di una legge nazionale prevista dalla riforma del 2001 e che peraltro non ha ancora visto la luce e che verrà a riconoscere le specificità di Roma e la necessità di rendere più efficace il governo del suo vasto territorio. Si tratterebbe in sostanza di dare più marcata applicazione del principio di sussidiarietà, collocando anche la potestà legislativa in queste materie ad un livello più vicino possibile alla comunità destinataria delle norme. Probabilmente si otterrebbe anche un miglioramento dell’adeguatezza della disciplina legale che verrebbe, per così dire, tagliata su misura di quell’unicum territoriale e sociale che è senza dubbio la capitale.
Dopo le luci però vengono le ombre. Sul piano alto, quello della democraticità dell’ordinamento, si sottrae la funzione legislativa ordinaria al circuito della rappresentanza politica nazionale per attribuirla agli eletti della cittadinanza locale. Ma Roma, il suo ambiente urbano, i beni pubblici che vi sono contenuti, le attività economiche che vi si svolgono, non sono patrimonio e frutto solo dei romani ma di tutti gli italiani: il che sembra escludere il carattere e la portata esclusivamente locale delle norme di legge chiamate a regolare i connessi fenomeni di trasformazione urbana e sociale. Sul piano basso, quello della c.d. messa a terra delle riforme, è facile intuire che si voglia fare ampio ricorso al metodo dell’amministrare con legge, cioè di collocare scelte puntuali di governo della città non più in regolamenti ed atti amministrativi ma in norme aventi il rango della legge e quindi anche in grado di modificare quest’ultima, sottraendosi al vincolo del rispetto della legalità. È noto che la Corte costituzionale ha sviluppato, al riguardo, una giurisprudenza rigorosa, a partire dalle sentenze c.d. «Coraggio» (dal nome dell’estensore) nelle quali il ricorso a questa tipologia di leggi non è in assoluto escluso ma sottoposto ad una valutazione di stretta proporzionalità e necessità. Il relativo disfavore è motivato dall’esigenza di lasciare in modo privilegiato al procedimento amministrativo la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto con gli ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela.
Si è giustamente affermato in quelle decisioni che è la struttura del procedimento amministrativo a rendere possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei princìpi di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990: efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Viene in tal modo garantita, in primo luogo, l’imparzialità della scelta, alla stregua dell’art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell’interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.
Senza contare che la nuova legge comunale romana, sarebbe, al pari delle altre nazionali, sottratta al sindacato del giudice amministrativo e forse è proprio questo il risultato, inconfessabile ma forse sotteso, che la riforma intende perseguire. Un’ultima notazione riguarda l’accrescersi del livello di complicazione ed incertezza del diritto, per l’incremento dei livelli di normazione e di potenziale conflittualità tra di loro. L’esperienza dell’urbanistica milanese dovrebbe insegnare che lo sviluppo ordinato delle grandi città di tutto ha bisogno tratte che di un assetto regolatorio eccessivamente frammentato e complesso.