L’immagine delle molte sedie vuote il 2 luglio scorso nella sala Regina di Palazzo Montecitorio in occasione della relazione annuale del Presidente Pasquale Stanzione è stata emblematica del momento di crisi in cui versa questa istituzione. Certamente hanno pesato e pesano le vicende personali che hanno portato alle inedite dimissioni di un componente del Collegio e a varie indagini giornalistiche e non solo riferite anche ad altri membri. Ma al netto di tutto ciò un bilancio più ampio, avulso dal contingente, sul ruolo della protezione dei dati personali e sul perimetro corretto della sua attività, appare più che mai necessario. Si può prendere le mosse ricordando che la questione del ruolo delle autorità indipendenti, in una prospettiva liberale, non può prescindere dall’indagare quali siano i limiti che l’ordinamento pone alla loro azione che, in quanto autoritativa, è di per sé incidente in senso limitativo sulle libertà e i diritti dei cittadini. La circostanza che il ruolo del Garante per la tutela dei dati personali sia focalizzato sul rispetto del diritto alla riservatezza delle persone non può valere a mettere in secondo piano che la sua azione è nello stesso tempo potenzialmente lesiva di altri diritti e delle libertà (in primo luogo della libertà di informazione) e per questa ragione deve essere circoscritta e limitata dal rispetto dei principi e delle regole comuni a tutte le pubbliche amministrazioni.
Ricordiamo che in passato si è dubitato della legittimità costituzionale delle autorità indipendenti: dubbi oggi superati in base all’argomento secondo il quale queste autorità si trovano in una posizione analoga a quella dei giudici, in quanto non producono norme, ma ad esse sono soggette: l’autorità indipendente interpreta, applica, non è indirizzata ma non indirizza e quindi sarebbe priva di poteri discrezionali, di ponderazione di interessi.
Qui sorge un grande problema, perché dalla lettura dell’ultima relazione annuale ben si coglie che il Garante interpreta la sua missione di tutela della persona e delle sua dignità espressa nei dati personali, in una pluralità di settori e di contesti, bilanciando interessi e calando, con postura didattica, in situazione concrete principi generalissimi. Assistiamo quindi ad un abbandono del modello istituzionale originario, per una tendenza espansiva dell’azione del Garante che, stante la trasversalità dell’utilizzo dei dati personali in ogni ambito delle attività economiche e di amministrazione pubblica, condiziona di fatto l’applicazione di molte altre discipline dell’ordinamento e finisce spesso per limitare, oltre il necessario, la libera circolazione delle informazioni e ridurre la trasparenza dei mercati e dell’azione pubblica. In questo modo si realizza un recesso sostanziale delle discipline generali dei vari settori dell’ordinamento, in forza dell’azione dell’autorità che tende a sviluppare il suo ruolo massimizzando l’esigenza di tutela riservatezza senza presidiare adeguatamente o con la medesima determinazione la valutazione dell’opposto sacrificio delle libertà e dei diritti di informazione e di utilizzo dei dati. Si assiste, in sostanza, ad uno sbilanciamento strutturale tra la tutela della riservatezza e la promozione e tutela della libertà di informazione e di trasparenza dell’amministrazione pubblica, in primo luogo perché queste seconde finalità non trovano rappresentazione e difesa in altre autorità con il medesimo standing e poteri equivalenti rispetto al Garante per la protezione dei dati personali. Se il Garante deve essere principalmente autorità di controllo, va per prima cosa rafforzato il ruolo del principio di legalità, innanzi tutto dettando con legge e quindi da parte del Parlamento una disciplina più puntuale della raccolta e dell’uso dei dati nei vari settori dell’economia e dell’azione pubblica, in modo da limitare la discrezionalità del Garante e il suo ruolo di mediatore tra le opposte esigenze di apertura dei dati e di tutela della riservatezza, riducendo il ricorso ai principi a favore di discipline legali di maggior dettaglio. Per le informazioni del settore pubblico, raccolte e detenute per ragioni di pubblicità e trasparenza dell’economia e della società, si dovrebbe ammettere che esiste un set di dati che riguardano la persona (il nome e il cognome, la sua residenza e le sua proprietà immobiliari) che la pubblica amministrazione e gli altri consociati, per vivere in sicurezza e in reciproci rapporti di correttezza e buona fede, devono assolutamente conoscere e poter utilizzare liberamente, senza l’assillo, qui inutile, della minimizzazione. Su altro fronte problematico, se è la natura tecnica delle scelte da assumere che sottrae la decisione del Garante alla discrezionalità amministrativa tradizionale, l’indipendenza è messa in pericolo se diminuisce la qualità tecnica dei soggetti chiamati a comporre il Collegio. Vanno quindi ripensati e rafforzati i percorsi di nomina, per garantire al meglio l’effettiva alta professionalità dei componenti l’organismo. Da ultimo, sarebbe quanto mai opportuno trasferire alla giurisdizione amministrativa, che a buon titolo può essere considerato il giudice “naturale” dell’azione amministrativa e dei suoi eccessi, la competenza sull’impugnazione dei provvedimenti del Garante: con il che verrebbe meno una non giustificata anomalia rispetto a quanto previsto per le altre autorità.