Libertà di culto e poteri urbanistici

Autore: Umberto Fantigrossi

Non sono poche le amministrazioni comunali che in questi ultimi anni hanno cercato di utilizzare strumentalmente la disciplina edilizia e urbanistica per contrastare il sorgere nelle città italiane di moschee o altri luoghi di culto. Due sentenze ravvicinate del Consiglio di Stato dell’aprile dello scorso anno (la n. 2823 e la n. 2851 della Seconda Sezione) hanno affrontato la tematica del rapporto tra libertà di culto e governo del territorio in modo molto chiaro, partendo dai principi della Costituzione. 

Per i giudici di Palazzo Spada l’esercizio del culto, in forma individuale o associata, in privato o in pubblico, è oggetto di un diritto inviolabile o, più precisamente, di una “libertà”, riconosciuta a “tutti” dall’art. 19 Cost. – nonché, in termini analoghi, dall’art. 9 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo e dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – e intimamente connessa alla “pari dignità sociale” di ciascuno nonché alla necessità di assicurare le condizioni per il “pieno sviluppo della persona umana” cui fa riferimento l’art. 3 della Carta. Viene richiamata a questo proposito la giurisprudenza costituzionale, che è da tempo consolidata nell’affermare, da un lato, che il “principio supremo” della laicità dello Stato è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Costituzione, e, dall’altro, nel precisare che questo «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203). Ne deriva, tra l’altro, che le amministrazioni locali sono tenute a mantenere una leale collaborazione con le varie confessioni e con le associazioni mediante le quali la libertà religiosa viene esercitata, i cui rappresentanti sono a loro volta chiamati a interagire con i pubblici poteri in buona fede nell’adempimento di un dovere che ha portata “bilaterale” e si rivolge tanto all’amministrazione quanto ai soggetti che a vario titolo intervengono in un dato procedimento.

Leale collaborazione e buona fede, proseguono nel loro argomentare i giudici amministrativi, le quali, rispetto all’agire pubblicistico dell’amministrazione, trovano fondamento nei principi d’imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost.. Principi che devono orientare soprattutto l’esercizio del potere discrezionale, nell’ambito del quale l’interesse pubblico primario viene posto in relazione e bilanciato con gli altri interessi pubblici e privati a vario titolo coinvolti: così è, per esempio, rispetto alla pianificazione urbanistica, che deve essere elaborata tenendo conto del fatto che la disponibilità adeguata di luoghi dedicati è condizione essenziale per l’effettivo esercizio della libertà di culto. In questo passaggio è ancora richiamato l’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 63 del 2016), in base al quale «il difetto di ponderazione di tutti gli interessi coinvolti potrà essere sindacato nelle sedi competenti, con lo scrupolo richiesto dal rango costituzionale degli interessi attinenti alla libertà religiosa» e che lo stesso vale per «un eventuale cattivo uso della discrezionalità programmatoria, atto a penalizzare surrettiziamente l’insediamento delle attrezzature religiose»). Ne consegue che sulle autorità pubbliche grava il duplice dovere, in positivo, di prevedere e mettere a disposizione spazi pubblici per le attività religiose e, in negativo, di astenersi dal frapporre ostacoli ingiustificati all’esercizio del culto nei luoghi privati e dal discriminare le confessioni nell’accesso a quelli pubblici. Sul divieto di opporre un illegittimo ed insormontabile ostacolo all’esercizio della libertà di culto in sede di pianificazione urbanistica si è espressa anche una di poco precedente decisione dello stesso Consiglio di Stato (la n. 1710 del 2025). 

Peraltro questa stessa giurisprudenza afferma, nel contempo, che la stabile destinazione di un edificio a luogo di culto presenta un impatto sull’ordinato sviluppo dell’abitato e deve quindi avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia. La conclusione a cui si perviene  è l’affermazione della necessità che la stabile e duratura destinazione di un edificio a luogo di culto sia legittima tanto sul piano formale, per effetto dell’acquisizione del titolo edilizio previsto dalla legge (con pagamento degli oneri connessi), quanto su quello sostanziale, in ragione della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia. Resta confermato che tali requisiti non riguardano l’ipotesi dell’uso isolato e saltuario di un edificio o di un luogo per il compimento occasionale di pratiche religiose, il quale, non comportando un significativo impatto sul territorio, non determina mutamento di destinazione dell’immobile e rientra tra le facoltà di godimento del bene che sono correlate al diritto di proprietà su di esso.

Le coordinate per risolvere questa spinosa questione con equilibrio e nel rispetto dei principi costituzionali e dello Stato di diritto sono quindi ben chiare e hanno solo bisogno di amministratori capaci per essere messe in atto.

> Da Libertà quotidiano di Piacenza
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