Quando l’incertezza del diritto genera mostri: il caso Milano

Autore: Umberto Fantigrossi

Palazzi di oltre venticinque piani al posto di palazzine di due, cresciuti in pochi mesi senza una pianificazione di dettaglio che valutasse le esigenze del contesto e con oneri finanziari ridotti. Il nuovo sky line di Milano piace a molti ma nasconde una crisi profonda del diritto, con decine di processi penali e molte famiglie che hanno comprato case che al momento non sanno se abiteranno o potranno rivendere. Le cause di questa vicenda complessa sono molte e complesse e solo l’esito di quei giudizi ci dirà se e quanto la sete di guadagno dei costruttori e la disinvolta abitudine di piegare le regole alla volontà politica di qualche amministratore sono stati i fattori determinanti. Certo anche l’incertezza del diritto in questa materia ha avuto un ruolo. Una legge cornice nazionale del 1942, mai completamente adeguata ai tempi e un diluvio di disposizioni nazionali di pretesa semplificazione che convivono a fatica con leggi regionali, regolamenti locali e norme tecniche scritte da architetti che giuristi ovviamente non sono ma a volte aspirano ad essere. Una vera selva oscura in cui qualcuno ha intravisto la possibilità di pericolose scorciatoie ed extra profitti a molte cifre. Adesso la formula per vedere la luce è quella delle misure rimediali. Questa la definizione che la Giunta comunale milanese ha utilizzato per ripercorrere i procedimenti amministrativi che hanno riguardato le iniziative immobiliari oggetto dei procedimenti penali avviati per le ipotesi di reati edilizi formulate dalla Procura della Repubblica di Milano, con un’impostazione che sta incontrando il conforto dei giudici del TAR della Lombardia. Ora però si tratta di comprendere come uscire da un contenzioso frazionato e da un percorso di regolarizzazione per ora limitato ad una quota ridotta delle iniziative di sviluppo immobiliare coinvolte e se sia ipotizzabile un’accelerazione dell’intera operazione con l’aiuto di un più accorto legislatore.

L’indirizzo dell’amministrazione comunale va nella direzione giusta, in quanto riscopre, seppur tardivamente, il potere generale di autotutela di cui tutte le pubbliche amministrazioni sono dotate. Ponendosi su questa strada si supera un inutile e controproducente approccio bellicista nei confronti della magistratura penale e si abbandona la pretesa che le soluzioni eccessivamente di favore avessero una base normativa corretta e che bastasse invocare un intervento di interpretazione autentica. Inoltre l’allineamento alle soluzioni offerte dalla giurisprudenza circa la necessità della pianificazione attuativa e delle convenzioni deliberate dagli organi competenti, il pagamento degli oneri effettivamente parametrati all’intervento eseguito, consentono di tutelare al meglio, seppure ex post e per il tramite di rinnovati e puntuali procedimenti amministrativi, l’interesse pubblico al buon governo del territorio. Il tutto avrà anche un impatto sui procedimenti penali in corso, quanto meno ai fini delle più gravi conseguenze sugli immobili realizzati e quindi sui legittimi interessi degli acquirenti in buona fede. Accanto agli elementi positivi possono destare preoccupazione alcuni profili di criticità. Il primo è relativo alla tempistica di questa operazione “rimediale”. Benché non sia disponibile un’indicazione di quanti potrebbero essere i cantieri bisognosi di questa operazione di regolarizzazione, si può ipotizzare che il numero sia ben superiore a quello delle pratiche oggetto delle indagini in corso, tale in ogni caso da richiedere anni e non mesi per il completamento dell’operazione. Sotto altro profilo la verifica ex post della conformità urbanistica non è operazione priva di ampi margini di discrezionalità. Considerato il contesto politico e amministrativo in cui è maturata la patologia cui oggi si vuol porre “rimedio”, viene da chiedersi se sia opportuno che a rinnovare l’azione amministrativa, sulla base di nuovi presupposti e nuove consapevolezze, siano le medesime strutture burocratiche già protagoniste degli errori che si vogliono emendare, o sia piuttosto preferibile una sostituzione di quest’ultime con un organismo creato ad hoc e caratterizzato dalla garanzia di maggiore terzietà.

Avrebbe certamente queste caratteristiche la figura del commissario straordinario di nomina governativa, rilanciato nell’organico disegno di legge (DDL S. 1671) presentato nei mesi scorsi al Senato. Figura che non solo assicurerebbe maggiore rapidità e maggiore obiettività all’intera operazione, ma verrebbe ad operare in una cornice normativa più salda, relativa sia agli effetti dei titoli edilizi ottenuti in sanatoria sia alla misura degli oneri da corrispondere da parte degli operatori. Una disciplina mirata ad uscire da questa specifica emergenza territoriale che ben può venire alla luce prima della riforma più generale della materia.  Infine sarebbe anche auspicabile la rinascita di un ente di studio, di ricerca internazionale e di proposta qualificata sui temi della buona amministrazione pubblica, quale è stato per lunghi anni l’ISAP di Piazza Castello a Milano, istituto la cui soppressione appare essere stata, alla luce degli eventi, un grave errore.

> Quotidiano Libertà
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